LIBERTÀ SINDACALE E SCIOPERO
Nessun lavoratore deve essere costretto a scegliere tra la propria voce e il proprio posto di lavoro
Ci sono diritti che riguardano il singolo lavoratore e altri che acquistano forza proprio quando vengono esercitati insieme. La libertà sindacale appartiene a questa seconda storia. L’articolo 39 della Costituzione afferma che l’organizzazione sindacale è libera; l’articolo 40 riconosce il diritto di sciopero nell’ambito delle leggi che lo regolano. Dietro queste poche parole c’è una conquista enorme: il lavoratore non è soltanto una persona che esegue una prestazione in cambio di una retribuzione. Può organizzarsi con altri lavoratori, aderire a un sindacato, partecipare alla vita sindacale e utilizzare gli strumenti collettivi riconosciuti dall’ordinamento per difendere interessi comuni. È il passaggio dalla debolezza dell’individuo alla forza della rappresentanza.
LA LIBERTÀ DI ADERIRE A UN SINDACATO
Ogni lavoratore può scegliere se aderire o meno a un’organizzazione sindacale. L’appartenenza sindacale non può diventare un criterio per premiare o penalizzare una persona nel rapporto di lavoro. Lo Statuto dei lavoratori contiene importanti garanzie della libertà e dell’attività sindacale e colpisce gli atti discriminatori fondati, tra l’altro, sull’affiliazione o sull’attività sindacale. Iscriversi a un sindacato significa scegliere una forma collettiva di rappresentanza; non significa chiedere un permesso all’impresa per avere un’opinione.
IL SINDACATO DENTRO IL LUOGO DI LAVORO
La libertà sindacale non vive soltanto fuori dai cancelli. Lo Statuto dei lavoratori riconosce, alle condizioni previste dalla legge, spazi e strumenti per l’attività sindacale nei luoghi di lavoro. Assemblee, rappresentanze, permessi e altre prerogative hanno discipline precise e non operano tutte indistintamente in qualsiasi azienda o situazione. Il principio però è fondamentale: il luogo nel quale nasce il rapporto di forza tra capitale e lavoro è anche il luogo nel quale i lavoratori devono poter costruire rappresentanza.
IL DIRITTO DI ASSEMBLEA
L’assemblea è uno degli strumenti attraverso i quali i lavoratori possono incontrarsi, discutere problemi comuni, conoscere un accordo, confrontarsi su una vertenza e decidere collettivamente. L’articolo 20 dello Statuto dei lavoratori ne disciplina l’esercizio nelle unità produttive cui si applica la relativa normativa, prevedendo anche assemblee durante l’orario di lavoro entro i limiti stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Non è semplicemente una riunione: è il luogo nel quale persone che individualmente hanno poco potere possono costruire una posizione comune.
SCIOPERARE È UN DIRITTO COSTITUZIONALE
Lo sciopero rappresenta la forma più evidente del conflitto collettivo. Il lavoratore sospende volontariamente la propria prestazione per sostenere una rivendicazione collettiva. La Costituzione lo riconosce espressamente come diritto. Questo non significa che ogni modalità di astensione sia automaticamente lecita o priva di regole. Esistono limiti derivanti dall’ordinamento e discipline particolari; nei servizi pubblici essenziali, per esempio, la legge n. 146 del 1990 prevede specifiche regole per contemperare l’esercizio dello sciopero con i diritti fondamentali degli utenti.
SCIOPERARE SIGNIFICA ANCHE RINUNCIARE ALLA RETRIBUZIONE
Un punto deve essere detto chiaramente. Durante lo sciopero la prestazione lavorativa viene sospesa e, per il periodo di astensione, il lavoratore non matura la relativa retribuzione secondo le regole applicabili. È proprio qui che si comprende la natura dello sciopero: non è un giorno di assenza regalato, ma una scelta attraverso la quale il lavoratore accetta un sacrificio economico per sostenere una rivendicazione. Dietro un’ora o una giornata di sciopero esiste quindi un costo individuale assunto per una battaglia collettiva.
IL DIRITTO DI DIRE «NOI»
La libertà sindacale non coincide con l’obbligo di condividere ogni scelta di un sindacato. Un lavoratore può aderire, non aderire, cambiare organizzazione, dissentire e partecipare secondo le proprie convinzioni e nel rispetto delle regole. È proprio questa libertà a dare senso alla rappresentanza. Un sindacato imposto cesserebbe di essere espressione della libertà sindacale. La forza dell’organizzazione collettiva nasce invece dalla decisione delle persone di riconoscersi in interessi comuni e di provare a difenderli insieme.
QUANDO L’ATTIVITÀ SINDACALE VIENE OSTACOLATA
L’ordinamento prevede strumenti specifici contro determinate condotte del datore di lavoro dirette a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale o del diritto di sciopero. L’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori disciplina la repressione della condotta antisindacale, attraverso un procedimento particolare azionabile dai soggetti sindacali legittimati. È una tutela significativa perché riconosce che colpire l’attività sindacale non danneggia soltanto una persona: può alterare la possibilità stessa dei lavoratori di organizzarsi collettivamente.
LA BUSSOLA
Il lavoro mette davanti a un tavolo due forze che raramente partono dalla stessa posizione. Il singolo lavoratore dispone della propria professionalità e del proprio lavoro; l’impresa dispone dell’organizzazione, delle risorse e del potere direttivo. La libertà sindacale nasce anche per riequilibrare quella distanza. Assemblearsi, organizzarsi, eleggere rappresentanti, rivendicare e, quando necessario, scioperare significa poter pronunciare una parola semplicissima che nella storia del lavoro ha cambiato intere società: noi. Perché alcuni diritti possono essere difesi da soli. Altri esistono davvero soltanto quando qualcuno decide di difenderli insieme agli altri.


