CONGEDO PARENTALE

La guida completa 2026: chi può richiederlo, durata, tre mesi all’80%, periodi al 30%, nuova soglia dei 14 anni, madre e padre, fruizione a ore, domanda INPS, adozioni, genitore solo e tutele del posto di lavoro

Il congedo parentale è il diritto riconosciuto ai genitori di sospendere o ridurre temporaneamente l’attività lavorativa per dedicarsi alla cura dei figli. Non va confuso con il congedo di maternità né con i dieci giorni di paternità obbligatoria: questi ultimi accompagnano la nascita e hanno regole proprie; il congedo parentale, invece, può essere utilizzato successivamente e distribuito nel tempo. Nel 2026 la tutela è diventata ancora più ampia per i lavoratori dipendenti: la Legge di Bilancio 2026 ha portato da 12 a 14 anni di età del figlio il limite entro il quale può essere utilizzato il congedo parentale, senza modificare i limiti massimi complessivi di durata.

LA GRANDE NOVITÀ DEL 2026: FINO AI 14 ANNI

Dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti, il congedo parentale può essere utilizzato entro i primi 14 anni di vita del figlio. Per la madre il periodo decorre dalla conclusione del congedo di maternità; per il padre può decorrere dalla nascita. In caso di adozione o affidamento/collocamento, il congedo può essere utilizzato entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, senza comunque superare la maggiore età.

Attenzione a un punto fondamentale: non sono diventati 14 gli anni di congedo. È stato ampliato soltanto l’arco temporale entro il quale utilizzare i periodi spettanti. I limiti individuali e complessivi restano quelli stabiliti dal Testo unico sulla maternità e paternità.

QUANTO CONGEDO SPETTA ALLA MADRE

La madre lavoratrice dipendente può usufruire di un periodo di congedo parentale, continuativo oppure frazionato, non superiore a sei mesi.

Il congedo parentale della madre può iniziare dopo la conclusione del periodo di maternità obbligatoria. Non è necessario utilizzarlo tutto insieme: entro i limiti previsti può essere distribuito nel tempo.

QUANTO SPETTA AL PADRE

Il padre lavoratore dipendente può usufruire del congedo parentale per un periodo massimo di sei mesi. Il limite individuale può salire a sette mesi quando il padre si astiene dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.

Questa previsione è particolarmente importante perché può aumentare anche il limite complessivo della coppia.

QUANTO SPETTA ALLA COPPIA

Tra i due genitori il congedo parentale può arrivare complessivamente a 10 mesi.

Il limite può salire a 11 mesi quando il padre utilizza almeno tre mesi di congedo parentale, anche frazionati.

Quindi:

madre: massimo 6 mesi
padre: massimo 6 mesi
padre: massimo 7 mesi se ne utilizza almeno 3
coppia: massimo 10 mesi
coppia: massimo 11 mesi se il padre ne utilizza almeno 3

I limiti individuali e quello della coppia devono essere letti insieme: non significa che ciascun genitore abbia automaticamente diritto a dieci mesi.

E IL GENITORE SOLO?

Per il genitore solo il limite massimo è di 11 mesi, continuativi oppure frazionati. La disciplina comprende anche il genitore al quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio nei termini previsti dalla normativa.

È una tutela importante perché riconosce che, quando la responsabilità quotidiana grava su una sola persona, anche l’organizzazione del tempo di cura deve essere diversa.

TRE MESI ALL’80%: LA REGOLA DA CONOSCERE

Negli ultimi anni la disciplina economica del congedo parentale è stata progressivamente rafforzata. Per i lavoratori dipendenti, nelle condizioni previste dalla normativa, l’indennità maggiorata può raggiungere l’80% della retribuzione per un massimo complessivo di tre mesi per coppia genitoriale. I tre mesi non si aggiungono alla durata complessiva del congedo: sono mesi già compresi nel congedo parentale ai quali viene applicata una percentuale economica più favorevole.

Per i figli nati, adottati, affidati o collocati dal 1° gennaio 2025, il diritto può arrivare a tre mesi indennizzati all’80%, purché sussistano le condizioni previste e il congedo sia fruito come lavoratore dipendente.

ENTRO QUANDO DEVONO ESSERE UTILIZZATI I MESI ALL’80%

I periodi con indennità elevata all’80% devono essere utilizzati entro i sei anni di vita del bambino, oppure entro sei anni dall’ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento, secondo le condizioni previste.

Questo passaggio è fondamentale perché dal 2026 il congedo parentale dei dipendenti può essere fruito fino ai 14 anni del figlio, ma ciò non significa che l’80% sia disponibile fino ai 14 anni.

Abbiamo quindi due orologi diversi:

congedo parentale → utilizzabile fino ai 14 anni per i dipendenti;
mesi con indennità maggiorata all’80% → entro i 6 anni, alle condizioni previste.

ATTENZIONE ALL’ANNO DI NASCITA DEL FIGLIO

Non tutte le famiglie hanno automaticamente tre mesi all’80%. Le maggiorazioni sono state introdotte progressivamente dalle Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 e la situazione deve essere verificata considerando data di nascita o ingresso in famiglia del bambino, conclusione del congedo di maternità o paternità e posizione lavorativa dei genitori.

L’INPS distingue espressamente i diversi casi. Per i figli nati o entrati in famiglia dal 1° gennaio 2025, in presenza delle condizioni richieste, si può arrivare ai tre mesi all’80%. Per situazioni precedenti occorre verificare quale delle maggiorazioni sia effettivamente applicabile.

Quindi una guida seria non può limitarsi a dire: “Il congedo parentale è pagato all’80% per tre mesi”. Bisogna prima verificare il caso concreto.

E GLI ALTRI MESI?

La disciplina ordinaria prevede complessivamente nove mesi indennizzabili tra i genitori, secondo la ripartizione prevista dalla legge. Nell’ambito di questi mesi si inseriscono quelli che, quando ne ricorrono i requisiti, beneficiano dell’indennità elevata all’80%; gli ulteriori periodi indennizzabili seguono normalmente la percentuale del 30% della retribuzione.

Gli eventuali periodi ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, entro il limite complessivo di dieci o undici mesi, sono normalmente non indennizzati, salvo il caso in cui il reddito individuale del genitore interessato sia inferiore alla soglia prevista dalla legge, pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione dell’Assicurazione generale obbligatoria. In tale situazione può spettare l’indennità del 30%.

COME SONO DISTRIBUITI I NOVE MESI INDENNIZZATI

La disciplina costruisce una tutela che non può essere trasferita interamente da un genitore all’altro. In sostanza sono previsti periodi individuali per ciascun genitore e un ulteriore periodo utilizzabile alternativamente.

Questo meccanismo serve a evitare che il congedo parentale diventi, nei fatti, un istituto utilizzato quasi esclusivamente dalla madre. La legge cerca invece di attribuire un diritto autonomo anche al padre.

È un cambiamento importante: la cura dei figli non dovrebbe essere considerata automaticamente un’assenza “da donna”.

MADRE E PADRE POSSONO PRENDERLO NELLO STESSO PERIODO?

Sì. I periodi di congedo parentale possono essere utilizzati dai genitori anche contemporaneamente, nel rispetto dei rispettivi limiti.

Una famiglia può quindi decidere, per esempio, che entrambi i genitori rimangano a casa durante una fase particolarmente delicata della crescita del bambino.

Naturalmente ciascun genitore consumerà il proprio periodo di congedo.

IL PADRE PUÒ UTILIZZARLO MENTRE LA MADRE È IN MATERNITÀ?

Sì. L’INPS precisa che il padre lavoratore dipendente può utilizzare il congedo parentale anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre, a partire dal giorno successivo alla nascita, e anche se la madre non lavora.

Questo dimostra ancora una volta che il congedo parentale del padre costituisce un diritto proprio e non semplicemente una quota che la madre deve cedergli.

POSSO PRENDERLO TUTTO INSIEME?

Il congedo parentale può essere fruito in forma continuativa oppure frazionata.

Un genitore può quindi utilizzare un periodo lungo oppure distribuire il congedo secondo le proprie necessità, naturalmente nel rispetto della disciplina prevista e degli adempimenti verso datore di lavoro e INPS.

Questa flessibilità è una delle caratteristiche più importanti dell’istituto: un bambino non ha bisogno dei genitori soltanto nei primi mesi di vita.

CONGEDO PARENTALE A ORE

La normativa consente anche la fruizione oraria del congedo parentale. Le modalità concrete devono essere verificate considerando la legge e il CCNL applicato.

L’esistenza della modalità oraria permette, per esempio, di ridurre soltanto una parte della giornata lavorativa anziché assentarsi per un’intera giornata.

Può essere uno strumento molto utile per accompagnare un figlio a una terapia, organizzare l’inserimento scolastico o semplicemente conciliare meglio orari familiari e lavorativi.

IL CCNL PUÒ PREVEDERE CONDIZIONI MIGLIORI

Sì, e questo è un punto fondamentale.

Il Testo unico rappresenta la tutela minima legale. Contratti collettivi, leggi, regolamenti o altre disposizioni possono riconoscere condizioni di maggior favore.

L’INPS porta espressamente l’esempio di una lavoratrice della Pubblica Amministrazione che, in virtù della contrattazione collettiva, beneficia di un mese di congedo parentale al 100% della retribuzione, trattamento che può convivere con le tutele legali previste per l’altro genitore.

Per questo, prima di calcolare quanto si riceverà, bisogna sempre controllare il proprio CCNL.

DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI: ATTENZIONE AL CONTRATTO

La disciplina legislativa costituisce il punto di partenza, ma soprattutto nel pubblico impiego la contrattazione può prevedere trattamenti economici di maggior favore.

Dire semplicemente “il congedo parentale viene pagato al 30% o all’80%” può quindi essere incompleto.

La domanda corretta è sempre:

Quale contratto collettivo viene applicato al lavoratore?

GESTIONE SEPARATA: IL LIMITE NON È DIVENTATO 14 ANNI

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti.

Per i genitori iscritti alla Gestione Separata il limite temporale rimane fissato ai 12 anni di vita del figlio, oppure a 12 anni dall’ingresso in famiglia o in Italia nei casi previsti di adozione e affidamento.

È una distinzione essenziale perché leggere semplicemente “dal 2026 congedo fino ai 14 anni” può indurre in errore migliaia di lavoratori.

LAVORATORI AUTONOMI

Anche per gli autonomi esiste una disciplina specifica, ma non coincide con quella dei dipendenti. L’INPS chiarisce che la modifica del 2026 non ha esteso a loro il nuovo limite dei 14 anni: per i genitori autonomi il limite temporale della relativa tutela rimane fissato al primo anno di vita del figlio, oppure a un anno dall’ingresso in famiglia nei casi previsti.

Prima di presentare una domanda bisogna quindi individuare correttamente la propria gestione previdenziale.

LAVORATORI DOMESTICI

La normale indennità di congedo parentale per lavoratori dipendenti non si applica indistintamente a tutte le categorie. L’INPS indica tra i soggetti esclusi dalla specifica prestazione i lavoratori domestici e i lavoratori a domicilio, oltre ai genitori il cui rapporto di lavoro sia cessato o sospeso nei termini indicati.

Anche questo dimostra perché non si dovrebbe mai utilizzare un simulatore generico senza prima identificare il tipo di rapporto di lavoro.

ADOZIONE E AFFIDAMENTO

I genitori adottivi e affidatari sono tutelati dal congedo parentale.

Dal 2026, per i lavoratori dipendenti, il periodo può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, senza comunque andare oltre il raggiungimento della maggiore età.

Le regole relative all’indennità maggiorata devono invece essere verificate considerando l’ingresso in famiglia e i limiti temporali specifici previsti per il beneficio economico.

FIGLI CON DISABILITÀ

La Legge di Bilancio 2026 ha esteso a 14 anni anche l’arco temporale relativo al prolungamento del congedo parentale per i lavoratori dipendenti nei casi di figli con disabilità contemplati dalla disciplina.

Si tratta però di una materia con regole specifiche, che deve essere distinta dal congedo parentale ordinario e coordinata con gli altri strumenti previsti per l’assistenza alla persona con disabilità, compresi quelli disciplinati dalla Legge 104.

COSA SUCCEDE AL POSTO DI LAVORO?

Il congedo parentale è un diritto previsto dalla legge, non una concessione discrezionale dell’impresa.

Quando viene utilizzato correttamente secondo le procedure previste, il lavoratore beneficia delle tutele stabilite dal Testo unico sulla maternità e paternità. Il datore di lavoro non può trasformare arbitrariamente l’esercizio di un diritto legale in una colpa disciplinare.

Naturalmente il lavoratore deve a sua volta rispettare termini, modalità di richiesta e comunicazioni previste.

CONGEDO PARENTALE E FERIE SONO DUE COSE DIVERSE

Il congedo parentale non deve essere confuso con le ferie.

Le ferie hanno la funzione di garantire il recupero psicofisico del lavoratore; il congedo parentale serve alla cura del figlio.

Non è quindi corretto trattare automaticamente un periodo di congedo come se fosse un normale periodo di ferie.

COSA SUCCEDE A FERIE, TREDICESIMA E ALTRI ISTITUTI?

Gli effetti del congedo parentale sugli istituti retributivi e contrattuali devono essere verificati sulla base della normativa vigente e del CCNL applicato.

Questo è un altro motivo per cui il lavoratore dovrebbe controllare il cedolino dopo aver utilizzato periodi significativi di congedo: la semplice presenza di una voce “congedo parentale” non garantisce che tutti i calcoli collegati siano stati effettuati correttamente.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

Le domande di indennità di congedo parentale devono essere presentate telematicamente all’INPS attraverso il servizio dedicato. L’Istituto lo ha ribadito anche nelle istruzioni relative alla novità dei 14 anni.

È possibile procedere attraverso i servizi INPS oppure rivolgersi a un patronato.

INPS – Domanda di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti

DEVO AVVISARE ANCHE IL DATORE DI LAVORO?

Sì. La domanda INPS non elimina gli obblighi nei confronti dell’azienda.

Bisogna rispettare i termini di preavviso e le modalità stabilite dalla normativa e dal CCNL applicato, tenendo conto anche dell’eventuale fruizione oraria.

È quindi opportuno non aspettare l’ultimo momento, salvo le particolari situazioni contemplate dalla disciplina.

PRIMA DI FARE DOMANDA: CONTROLLA QUANTO HAI GIÀ UTILIZZATO

Questo è uno dei controlli più importanti.

Quando entrambi i genitori hanno utilizzato periodi di congedo in anni differenti, ricostruire il residuo “a memoria” è rischioso.

Bisogna verificare:

mesi utilizzati dalla madre → mesi utilizzati dal padre → periodi all’80% già consumati → periodi al 30% → residuo individuale → residuo complessivo della coppia.

Un mese già utilizzato anni prima continua naturalmente a incidere sul limite complessivo.

UN ESEMPIO PRATICO

Immaginiamo una coppia di lavoratori dipendenti con un bambino nato nel 2026.

La madre, terminata la maternità, utilizza due mesi di congedo parentale. Successivamente il padre utilizza tre mesi. In presenza dei requisiti, i genitori possono distribuire tra loro i periodi beneficiando anche dei mesi con indennità elevata all’80%, purché utilizzati entro il limite temporale previsto.

Poiché il padre ha utilizzato almeno tre mesi, può inoltre entrare in gioco l’elevazione del limite complessivo della coppia da 10 a 11 mesi.

Il punto è che non bisogna guardare soltanto alla durata: bisogna controllare contemporaneamente chi utilizza il congedo, quando lo utilizza e con quale percentuale di indennità.

UN ALTRO ESEMPIO: FIGLIO DI 13 ANNI

Una lavoratrice dipendente ha un figlio di 13 anni e possiede ancora periodi residui di congedo parentale.

Fino al 2025 il precedente limite dei 12 anni avrebbe impedito l’utilizzo di quei periodi. Dal 1° gennaio 2026, invece, la nuova disciplina consente ai dipendenti di fruire del residuo entro il compimento dei 14 anni, naturalmente nel rispetto di tutti gli altri limiti.

Questo è precisamente il valore concreto della riforma del 2026: non regala nuovi mesi, ma impedisce che quelli non utilizzati vadano perduti troppo presto.

SE IL FIGLIO HA GIÀ COMPIUTO 14 ANNI

Per il lavoratore dipendente il nuovo limite temporale è il compimento dei 14 anni.

Non basta quindi avere ancora mesi teoricamente residui: una volta superato il limite di età previsto, il congedo parentale ordinario non può essere recuperato semplicemente perché in passato non era stato utilizzato.

IL CONGEDO PARENTALE NON È UN PERMESSO PER LE EMERGENZE

È importante distinguerlo anche dai permessi per malattia del figlio, dai permessi della Legge 104, dai riposi giornalieri e dagli altri istituti familiari.

Ognuno ha presupposti, durata, trattamento economico e procedura propri.

Utilizzare lo strumento giusto significa anche evitare di consumare inutilmente mesi di congedo parentale quando per quella specifica necessità esiste un istituto diverso.

COSA CONTROLLARE NELLA BUSTA PAGA

Dopo un periodo di congedo bisogna verificare almeno:

giorni oppure ore registrati → percentuale di indennità applicata → eventuale integrazione prevista dal CCNL → imponibili previdenziali → contribuzione → effetti sugli altri istituti contrattuali.

Particolare attenzione merita l’indennità maggiorata. Se ci si aspettava l’80% e il cedolino riporta il 30%, non bisogna concludere immediatamente che l’azienda abbia sbagliato: prima occorre verificare anno di nascita del figlio, età, periodi già utilizzati e requisiti della maggiorazione.

I RIFERIMENTI NORMATIVI

La norma fondamentale è il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Per il 2026 è fondamentale anche la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha innalzato a 14 anni l’arco temporale di fruizione per i dipendenti. L’INPS ha fornito le prime istruzioni operative con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026.

INPS – Messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026

Per la disciplina dei tre mesi con indennità elevata all’80% e per i diversi casi legati alla data di nascita o ingresso in famiglia, il riferimento operativo fondamentale rimane la circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025.

INPS – Circolare n. 95/2025 sull’indennità all’80%

LA BUSSOLA: COSA DEVI CONTROLLARE PRIMA DI CHIEDERLO

La sequenza corretta è semplice:

categoria lavorativa → età del figlio → CCNL applicato → mesi già utilizzati dalla madre → mesi già utilizzati dal padre → residuo della coppia → diritto ai mesi all’80% → eventuali mesi al 30% → modalità giornaliera oppure oraria → domanda INPS → comunicazione al datore → controllo della busta paga.

Il congedo parentale non è semplicemente “stare a casa dal lavoro”. È tempo sottratto al lavoro per restituirlo a un figlio. Ed è significativo che nel 2026 la legge abbia finalmente allargato quello spazio fino ai 14 anni: perché un bambino non smette di avere bisogno dei propri genitori quando impara a camminare, quando comincia la scuola o quando diventa abbastanza grande da chiudere la porta della propria stanza.

Il lavoro è importante. Il reddito è indispensabile. Ma esistono anni che non ritornano. Il congedo parentale serve precisamente a questo: impedire, almeno per un poco, che per essere buoni lavoratori si debba rinunciare a essere presenti come genitori.