Fa troppo caldo per lavorare? Il termometro non basta

Non esiste una temperatura magica oltre la quale ogni attività deve fermarsi. Ma questo non significa che con 40 gradi si debba lavorare comunque: la legge impone al datore di valutare il rischio reale e proteggere chi lavora.

Quando il caldo diventa insopportabile, nei luoghi di lavoro ritorna sempre la stessa domanda: «A quanti gradi si può smettere di lavorare?» È comprensibile, ma è posta male. Si cerca un numero perché un numero sarebbe semplice: fino a 34 si lavora, a 35 ci si ferma. La tutela della salute funziona diversamente. Nel nostro ordinamento non esiste una temperatura unica oltre la quale scatti automaticamente, per qualsiasi lavoratore e qualsiasi attività, il diritto di interrompere la prestazione. Esiste qualcosa di più serio: l’obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per salute e sicurezza, compreso quello provocato dalle temperature elevate, e di adottare misure adeguate per eliminarlo o ridurlo. Il riferimento centrale rimane il decreto legislativo 81/2008, insieme al principio generale dell’articolo 2087 del Codice civile.

Ed è proprio qui che bisogna smettere di guardare soltanto il termometro. Trentadue gradi non significano la stessa cosa per tutti. Un impiegato seduto in un ufficio climatizzato vive una condizione completamente diversa da chi posa asfalto sotto il sole, lavora su un ponteggio, movimenta carichi in un magazzino rovente, entra in una serra o trascorre ore accanto a macchinari che producono ulteriore calore. Contano l’umidità, l’esposizione diretta al sole, la ventilazione, lo sforzo fisico, gli indumenti e i dispositivi di protezione utilizzati, la durata dell’esposizione e persino la possibilità concreta di fare pause in un luogo fresco. Per questo INAIL insiste sulla valutazione dello stress termico e mette a disposizione strumenti specifici, compreso il progetto Worklimate, che utilizza indicatori più complessi della semplice temperatura dell’aria.

Il punto non è quanto segna il termometro, ma cosa sta succedendo al lavoratore

Il corpo umano possiede un sistema straordinariamente efficace per disperdere calore, ma non infinito. Quando temperatura, umidità e attività fisica superano la sua capacità di compensazione, possono comparire sete intensa, debolezza, crampi, mal di testa, nausea, vertigini, confusione. Nei casi più gravi si arriva al colpo di calore, un’emergenza sanitaria che può mettere in pericolo la vita. Continuare a lavorare in quelle condizioni non è una prova di resistenza e non dovrebbe diventare una questione di buona volontà. È un rischio professionale.

La prevenzione, quindi, non può consistere nella bottiglietta d’acqua lasciata in un angolo. Nei lavori esposti devono essere valutate misure organizzative concrete: disponibilità di acqua fresca, pause adeguate e più frequenti, zone ombreggiate o climatizzate, rimodulazione dei ritmi, rotazione delle mansioni e, quando possibile, spostamento delle attività più pesanti nelle ore meno calde. Anche l’acclimatazione conta: chi riprende un’attività pesante dopo un periodo di assenza o viene improvvisamente esposto a temperature elevate può essere più vulnerabile.

C’è poi una responsabilità che troppo spesso viene rovesciata sul lavoratore. «Se hai caldo, bevi». «Se non ce la fai, fermati un momento». Ma la sicurezza non può essere lasciata alla capacità individuale di resistere. È l’organizzazione del lavoro che deve essere adattata al rischio, non il corpo del lavoratore che deve adattarsi a qualunque organizzazione.

E quando il caldo diventa davvero pericoloso?

Qui occorre essere precisi. Il lavoratore non può decidere arbitrariamente che una giornata sia troppo calda e andarsene semplicemente a casa senza conseguenze. Ma neppure il datore può pretendere la prosecuzione dell’attività ignorando una situazione di pericolo grave. L’articolo 44 del decreto legislativo 81/2008 tutela il lavoratore che, in presenza di un pericolo grave, immediato e non evitabile, si allontani dal posto o dalla zona pericolosa: non deve subire pregiudizio per tale comportamento, salvo i casi di grave negligenza. È una norma importante, ma va letta per ciò che dice davvero: non introduce una soglia automatica di temperatura e riguarda situazioni concrete di pericolo.

Prima di arrivare a quel punto esistono strumenti che spesso vengono dimenticati. Il lavoratore può segnalare formalmente il problema al proprio responsabile e al datore di lavoro, rivolgersi al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), chiedere che venga verificata la valutazione del rischio microclimatico e, nei casi necessari, coinvolgere il medico competente. Quando le condizioni diventano incompatibili con la sicurezza, entrano inoltre in gioco gli strumenti previsti per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

Per alcuni settori e territori possono esserci anche ordinanze regionali che, durante le ondate di calore più severe, vietano determinate lavorazioni nelle ore maggiormente pericolose. Non sono regole identiche per tutta Italia e possono cambiare rapidamente: proprio per questo un’impresa non può limitarsi a guardare le previsioni del tempo, ma deve verificare anche le disposizioni vigenti nel territorio nel quale opera.

La domanda giusta da fare

Dunque no: non possiamo scrivere che «a 35 gradi si smette di lavorare». Sarebbe semplice, rassicurante e sbagliato.

La domanda utile è un’altra: in queste condizioni, con questo lavoro, per queste ore e con queste protezioni, la salute del lavoratore è adeguatamente tutelata?

Se la risposta è no, discutere se il termometro segni 34, 36 o 39 gradi rischia di diventare un alibi. La sicurezza sul lavoro nasce precisamente per evitare che la tutela cominci soltanto quando qualcuno si sente male.

Il caldo non presenta un certificato prima di diventare pericoloso. E il lavoratore non deve svenire per dimostrare che faceva troppo caldo.

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