CALCOLO TREDICESIMA
Come si calcola davvero la tredicesima: ratei maturati, assenze, part-time, assunzione e cessazione durante l’anno, lordo, netto, contributi e controlli da fare in busta paga
La tredicesima è una delle voci più conosciute della busta paga e, nello stesso tempo, una delle meno comprese. Arriva generalmente a dicembre e viene spesso chiamata “mensilità aggiuntiva”, ma non è un regalo dell’azienda né un premio natalizio: è retribuzione maturata progressivamente durante l’anno. Ogni mese di lavoro genera, alle condizioni previste dal contratto applicato, una quota della tredicesima che verrà poi corrisposta alla scadenza. Il punto fondamentale è proprio questo: non esiste un calcolo identico per qualsiasi lavoratore. Bisogna conoscere il CCNL applicato, perché è la contrattazione collettiva a disciplinare composizione della retribuzione utile, maturazione dei ratei, data di pagamento e particolarità del settore. Il Ministero del Lavoro rinvia all’Archivio nazionale dei contratti del CNEL per consultare i testi dei CCNL.
COS’È LA TREDICESIMA
La tredicesima è una mensilità aggiuntiva della retribuzione che il lavoratore accumula attraverso i cosiddetti ratei. In un rapporto che copre l’intero periodo di maturazione, normalmente si accumulano dodici ratei e si arriva a una mensilità aggiuntiva completa. Se invece il rapporto è iniziato o terminato durante l’anno, oppure sono intervenute assenze che non producono maturazione secondo legge o CCNL, i ratei possono essere inferiori.
Il principio di base può essere rappresentato così:
Tredicesima lorda = retribuzione utile × ratei maturati ÷ 12
Se la retribuzione utile è 1.800 euro e sono stati maturati tutti e 12 i ratei:
1.800 × 12 ÷ 12 = 1.800 euro lordi
Se i ratei sono soltanto 8:
1.800 × 8 ÷ 12 = 1.200 euro lordi
Questa è però la formula generale. Per un calcolo corretto bisogna stabilire prima quale retribuzione utilizzare e quanti ratei siano realmente maturati.
NON BASTA PRENDERE IL NETTO DELLO STIPENDIO
Uno degli errori più comuni consiste nel pensare: “Prendo 1.500 euro al mese, quindi avrò 1.500 euro di tredicesima”.
Non funziona così.
Il netto mensile è il risultato finale dopo contributi, imposte, detrazioni, eventuali maggiorazioni, straordinari, rimborsi, trattenute e altre voci. La tredicesima parte invece dalla retribuzione lorda utile prevista dal contratto.
Perciò due lavoratori che normalmente ricevono sul conto corrente un netto simile possono avere tredicesime differenti.
QUALI VOCI ENTRANO NEL CALCOLO
Qui entra in gioco il CCNL. In linea generale possono concorrere gli elementi retributivi aventi carattere continuativo previsti come utili dal contratto: minimo tabellare o paga base, eventuale contingenza dove ancora distinta, EDR, scatti di anzianità, superminimi e altre componenti continuative quando computabili.
Non è invece corretto affermare che qualsiasi voce presente nel cedolino entri automaticamente nella tredicesima. Straordinari occasionali, rimborsi spese, indennità collegate a particolari prestazioni o altre componenti possono avere regole differenti.
Prima di fare il calcolo bisogna quindi leggere il CCNL applicato. È il contratto a dirci quali elementi compongono la base utile.
COME SI MATURA UN RATEO
Generalmente la tredicesima viene maturata mese per mese. Molti contratti utilizzano la regola secondo cui una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene considerata mese intero, ma questa non deve essere trasformata in una regola universale valida indistintamente per ogni rapporto.
Occorre verificare il CCNL.
Esempio: un lavoratore viene assunto il 10 aprile. Se, secondo il contratto applicato, il periodo lavorato in aprile è sufficiente a maturare il rateo, aprile entrerà nel conteggio; se non raggiunge il requisito contrattuale, la maturazione inizierà da maggio.
Quella singola differenza vale un dodicesimo della tredicesima.
ASSUNZIONE DURANTE L’ANNO
Supponiamo che un lavoratore abbia una retribuzione utile mensile di 2.100 euro e maturi 7 ratei.
Il calcolo sarà:
2.100 × 7 ÷ 12 = 1.225 euro lordi
Non riceverà quindi una tredicesima completa perché non ha lavorato per l’intero periodo necessario alla maturazione dei dodici ratei.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO PRIMA DI DICEMBRE
Se il rapporto termina prima del normale pagamento della tredicesima, i ratei già maturati non scompaiono. Vengono normalmente liquidati con le competenze di fine rapporto.
Per questo nell’ultima busta paga possono comparire voci come:
ratei 13ª, tredicesima maturata, 13ª mensilità o diciture equivalenti.
Un lavoratore che si dimette a settembre non deve quindi aspettare dicembre dal vecchio datore: la quota maturata viene regolata con la cessazione.
SE CAMBIO AZIENDA DURANTE L’ANNO
Ogni rapporto di lavoro liquida la propria quota.
Se una persona lavora da gennaio a maggio presso l’azienda A e da giugno a dicembre presso l’azienda B, la prima azienda liquiderà i ratei maturati fino alla cessazione; la seconda maturerà e pagherà quelli relativi al nuovo rapporto.
Non esiste un unico datore che “ricostruisce” automaticamente tutta la tredicesima dell’anno.
PART-TIME
Anche il lavoratore part-time matura la tredicesima. Non esiste una tredicesima “negata” perché si lavora a tempo parziale.
Naturalmente l’importo riflette la retribuzione del rapporto part-time.
Se un dipendente part-time ha una retribuzione utile di 1.000 euro e ha maturato dodici ratei:
1.000 × 12 ÷ 12 = 1.000 euro lordi
Il principio di maturazione rimane, mentre cambia la base economica.
SE IL PART-TIME CAMBIA DURANTE L’ANNO
Il calcolo diventa più interessante quando l’orario cambia.
Immaginiamo sei mesi con retribuzione utile di 1.000 euro e sei mesi con retribuzione utile di 1.500 euro. Non sarebbe corretto prendere semplicemente l’ultima retribuzione senza verificare le regole applicabili.
Bisogna ricostruire i ratei maturati nei differenti periodi secondo il CCNL e la variazione del rapporto. È uno dei casi nei quali il conteggio della tredicesima merita un controllo più accurato.
FERIE: FANNO MATURARE LA TREDICESIMA?
Le ferie normalmente sono periodi retribuiti e non interrompono la maturazione degli istituti collegati al rapporto, secondo la relativa disciplina.
Quindi andare regolarmente in ferie non significa perdere automaticamente un rateo di tredicesima.
Lo stesso principio non può però essere esteso indistintamente a qualsiasi assenza.
MALATTIA, INFORTUNIO, MATERNITÀ E CONGEDI
Questi periodi devono essere esaminati sulla base della legge e del CCNL applicato.
Malattia, infortunio, maternità obbligatoria e altri periodi tutelati possono produrre effetti differenti sul calcolo e possono entrare in gioco indennità previdenziali, integrazioni aziendali e meccanismi di lordizzazione o integrazione della mensilità aggiuntiva.
Per questo non è corretto applicare una formula del tipo “un mese di malattia = un rateo perso”. Potrebbe essere completamente sbagliata.
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Diverso è normalmente il caso dei periodi di aspettativa non retribuita o di altre assenze che, secondo legge e contratto, non producono maturazione.
Se un periodo non è utile alla maturazione della tredicesima, il numero dei ratei si riduce e di conseguenza diminuisce l’importo finale.
È proprio per questo che nel cedolino mensile è utile controllare la sezione dedicata ai progressivi o ai ratei: spesso vengono riportati tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi maturati.
SCIOPERO E ASSENZE NON RETRIBUITE
Anche le assenze non retribuite possono incidere sugli istituti indiretti e differiti secondo durata e disciplina contrattuale.
Non bisogna però improvvisare una sottrazione giorno per giorno dalla tredicesima. Il calcolo dipende dalle modalità con cui il CCNL determina la maturazione del rateo mensile.
CASSA INTEGRAZIONE
La cassa integrazione merita un discorso specifico perché possono intervenire meccanismi differenti in relazione alla tipologia di integrazione salariale, alle ore non lavorate e alla disciplina applicabile.
Se durante l’anno sono presenti lunghi periodi di CIG e la tredicesima appare sensibilmente diversa da quella dell’anno precedente, il calcolo deve essere ricostruito tenendo conto dei periodi effettivamente coperti e delle relative prestazioni.
APPRENDISTI
Anche gli apprendisti hanno diritto alla tredicesima secondo il contratto collettivo applicato.
La base economica sarà naturalmente quella propria del livello o della percentuale retributiva prevista per l’apprendistato nel periodo interessato.
TEMPO DETERMINATO
La durata limitata del contratto non cancella la tredicesima.
Un lavoratore assunto per quattro mesi matura la quota relativa al periodo lavorato secondo le regole contrattuali. Alla cessazione, se la tredicesima non è già stata corrisposta, i ratei maturati vengono liquidati con le altre competenze.
LAVORATORI DOMESTICI
Anche colf, badanti e altri lavoratori domestici hanno diritto alla tredicesima. Per il lavoro domestico esistono regole specifiche e l’INPS mette a disposizione anche un servizio per calcolare contributi, tredicesima e ferie. L’Istituto mostra, per esempio, il calcolo della quota oraria di tredicesima dividendo per dodici la retribuzione utile considerata nell’esempio.
Calcolo INPS per contributi, tredicesima e ferie dei lavoratori domestici
QUANDO VIENE PAGATA
La tredicesima viene tradizionalmente corrisposta nel periodo che precede il Natale, ma la data concreta dipende dal CCNL e dal settore.
Alcuni contratti stabiliscono termini specifici, altri prevedono il pagamento in coincidenza con la retribuzione di dicembre o entro una determinata data.
Per questo non esiste una “data nazionale unica” valida per tutti i lavoratori privati.
PUÒ ESSERE PAGATA OGNI MESE?
In alcune situazioni la tredicesima può essere corrisposta attraverso ratei mensili anziché in un’unica soluzione, quando ciò sia compatibile con la disciplina applicabile.
In quel caso nel cedolino può comparire ogni mese una voce specifica relativa alla quota di tredicesima.
È importante capirlo perché a dicembre il lavoratore non riceverà nuovamente somme che gli sono già state anticipate mese per mese.
DALLA TREDICESIMA LORDA ALLA TREDICESIMA NETTA
Qui nasce quasi sempre la sorpresa.
La cifra ottenuta con:
retribuzione utile × ratei ÷ 12
è la tredicesima lorda, non ciò che arriverà sul conto.
Dalla somma devono essere sottratti i contributi previdenziali a carico del lavoratore e le imposte applicabili. La retribuzione di lavoro dipendente rientra nel sistema ordinario dell’IRPEF e le ritenute operate dal sostituto d’imposta confluiscono poi nella Certificazione Unica e nella determinazione fiscale complessiva.
PERCHÉ IL NETTO DELLA TREDICESIMA SEMBRA PIÙ BASSO?
È una delle domande più frequenti.
Un lavoratore con uno stipendio lordo mensile di 2.000 euro potrebbe pensare:
stipendio netto normale = circa X
tredicesima netta = dovrebbe essere circa X
Ma il confronto diretto può essere fuorviante perché il cedolino ordinario e quello della mensilità aggiuntiva non necessariamente producono lo stesso risultato fiscale netto. Il calcolo delle detrazioni di lavoro dipendente è rapportato al periodo di lavoro nell’anno e la liquidazione fiscale complessiva segue le regole IRPEF vigenti. L’Agenzia delle Entrate ricorda infatti che le detrazioni sui redditi di lavoro dipendente vengono determinate considerando reddito complessivo e periodo di lavoro.
La conseguenza pratica è semplice: non bisogna stimare il netto della tredicesima copiando il rapporto lordo/netto dello stipendio ordinario.
UN ESEMPIO COMPLETO
Supponiamo:
Retribuzione utile mensile: 1.950 euro
Ratei maturati: 12
Tredicesima lorda:
1.950 × 12 ÷ 12 = 1.950 euro
Da questi 1.950 euro verranno poi operate le trattenute previdenziali e fiscali applicabili.
Se invece il lavoratore ha maturato soltanto nove ratei:
1.950 × 9 ÷ 12 = 1.462,50 euro lordi
La differenza non dipende dalla tassazione: nasce prima, perché sono stati maturati soltanto nove dodicesimi.
UN ALTRO ESEMPIO: ASSUNZIONE A LUGLIO
Retribuzione utile: 1.800 euro.
Supponiamo che, secondo il CCNL, vengano maturati sei ratei utili.
1.800 × 6 ÷ 12 = 900 euro lordi
Il lavoratore non ha “perso metà tredicesima”: ha semplicemente maturato la mensilità aggiuntiva per metà dell’anno.
RETRIBUZIONE VARIABILE
Se la retribuzione contiene provvigioni, premi, indennità ricorrenti o altri elementi variabili, la formula elementare può non essere sufficiente.
Il CCNL può stabilire medie, periodi di riferimento o specifiche modalità di computo.
Questo è particolarmente importante per lavoratori commerciali, venditori, personale con indennità continuative e categorie nelle quali una parte rilevante della retribuzione non è costituita soltanto dalla paga base.
AUMENTO DI LIVELLO DURANTE L’ANNO
Se durante l’anno cambia il livello di inquadramento e quindi cambia la retribuzione, bisogna applicare la disciplina prevista dal contratto alla mensilità aggiuntiva.
Non è prudente presumere automaticamente che tutti i dodici ratei vengano valorizzati con l’ultima paga oppure, al contrario, che debbano essere calcolati uno per uno senza consultare il CCNL.
Prima il contratto, poi il calcolo.
SUPERMINIMO
Un superminimo può concorrere alla tredicesima quando, per natura e disciplina applicabile, rientra nella retribuzione utile.
Anche qui occorre distinguere tra superminimo individuale, assorbibile o non assorbibile, e altre voci retributive.
La sola presenza della parola “superminimo” nel cedolino non basta per risolvere ogni caso.
STRAORDINARI
Lo straordinario occasionale non deve essere sommato automaticamente alla paga base per ottenere la tredicesima.
In presenza di prestazioni straordinarie continuative o di specifiche disposizioni contrattuali, invece, la valutazione può essere diversa.
Il criterio corretto rimane sempre quello della retribuzione utile prevista dal CCNL.
TREDICESIMA E TFR
La tredicesima è una componente retributiva distinta dal TFR, ma le mensilità aggiuntive possono concorrere alla retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto secondo la disciplina legale e contrattuale applicabile.
Non bisogna quindi confondere i due istituti:
tredicesima = retribuzione differita maturata durante l’anno;
TFR = trattamento accantonato per la cessazione del rapporto.
Sono due cose diverse, anche se entrambe nascono dal rapporto di lavoro.
TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA NON SONO LA STESSA COSA
La tredicesima è diffusissima nei rapporti di lavoro dipendente. La quattordicesima, invece, è prevista soltanto nei settori e nei rapporti nei quali la contrattazione collettiva o individuale la riconosce.
Un lavoratore può quindi avere tredicesima ma non quattordicesima.
Inoltre non bisogna confondere la quattordicesima contrattuale dei lavoratori con la particolare somma aggiuntiva che l’INPS riconosce a determinate categorie di pensionati: sono istituti completamente differenti.
COME CONTROLLARE LA TREDICESIMA IN BUSTA PAGA
Prendiamo il cedolino di dicembre o quello separato della tredicesima e controlliamo cinque dati fondamentali:
1. Retribuzione utile: corrisponde alle voci previste dal CCNL?
2. Ratei: quanti dodicesimi sono stati riconosciuti?
3. Assenze: ci sono mesi non maturati? Per quale motivo?
4. Lordo: il prodotto tra base utile e ratei è coerente?
5. Trattenute: contributi e imposte spiegano correttamente il passaggio dal lordo al netto?
Se il problema è nel punto 2, discutere soltanto della tassazione non serve. Se invece i dodici ratei sono corretti ma il netto appare basso, bisogna analizzare le trattenute.
DOVE TROVO I RATEI?
Molte buste paga contengono una sezione con voci del tipo:
13ª maturata – goduta – residua
oppure:
rateo 13ª mese / progressivo anno.
La struttura cambia a seconda del software paghe utilizzato.
Controllarla mese per mese è molto più semplice che cercare di ricostruire tutto a dicembre.
SE IL CALCOLO È SBAGLIATO
Se emerge una differenza, la prima cosa da fare è chiedere all’ufficio paghe o al datore di lavoro il prospetto del calcolo della tredicesima e l’indicazione dei ratei riconosciuti.
Se il chiarimento non risolve il problema, bisogna confrontare il cedolino con il CCNL applicato e con i cedolini dell’anno.
Per una verifica sindacale sono particolarmente utili:
contratto di assunzione, CCNL applicato, cedolini dell’anno, cedolino della tredicesima, eventuali comunicazioni di variazione di livello/orario e documentazione delle assenze.
IL CCNL È IL DOCUMENTO DECISIVO
Non esiste una guida seria alla tredicesima che possa ignorare il contratto collettivo.
Il Ministero del Lavoro mette a disposizione il collegamento all’Archivio nazionale dei contratti collettivi del CNEL, dove è possibile individuare i testi contrattuali depositati.
Ministero del Lavoro – Norme e contratti collettivi / Archivio CNEL
È da lì, e dal CCNL effettivamente indicato nel rapporto di lavoro e nella busta paga, che bisogna partire per verificare la disciplina della tredicesima.
LA FORMULA DE LA BUSSOLA
Per una prima verifica possiamo utilizzare:
TREDICESIMA LORDA = RETRIBUZIONE UTILE × RATEI MATURATI ÷ 12
Poi:
TREDICESIMA NETTA = TREDICESIMA LORDA − CONTRIBUTI − RITENUTE FISCALI
Ma questa seconda formula serve soltanto a capire la struttura. Per stimare seriamente il netto occorrono i dati fiscali e previdenziali del lavoratore, non una percentuale standard inventata.
LA BUSSOLA: COSA DEVI AVERE DAVANTI PER CALCOLARLA
Prima di fare qualsiasi conto prendi l’ultima busta paga, il CCNL applicato e il numero dei ratei maturati.
Poi procedi in quest’ordine:
individua la retribuzione utile → verifica le voci computabili → conta i ratei → controlla le assenze → calcola il lordo → verifica contributi e fiscalità → confronta il risultato con il cedolino.
È un calcolo apparentemente semplice, ma basta sbagliare uno di questi elementi per ottenere un risultato completamente diverso.
La tredicesima non nasce a dicembre. Nasce un pezzo alla volta, mentre si lavora a gennaio, febbraio, marzo e in tutti i mesi successivi. Dicembre è soltanto il momento in cui quei piccoli pezzi tornano nelle mani del lavoratore.
Ed è proprio per questo che vale la pena controllarla: perché dietro quella cifra non c’è una gratifica concessa dall’azienda. Ci sono dodici mesi di lavoro. E ciò che è stato maturato deve essere riconosciuto fino all’ultimo euro.

